Beneficienza indiretta attraverso il 5 per mille dell’Irpef

Pubblicato il 28 luglio 2009

L’erogazione di una Associazione senza scopo di lucro a favore di una Fondazione Onlus di parte dei propri proventi, anche derivanti dalla quota del 5 per mille destinata dai contribuenti a sostegno della stessa Associazione, può essere considerata beneficienza e può continuare ad usufruire del relativo regime fiscale agevolato?

Questo è il quesito mosso al Fisco da una Onlus che ha come scopo “statutario” la beneficienza e la solidarietà sociale nei confronti di soggetti affetti da celiachia, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997.

Il Dl 185/2008 ha introdotto il comma 2-bis al citato articolo 10, Dlgs 460/1997, stabilendo che "si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

Di conseguenza, ora la beneficienza potrà essere svolta seguendo due modalità: una diretta, attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli ingenti; una indiretta, attraverso un’attività di erogazione gratuita di somme di denaro a favore di altri enti.

L’agenzia delle Entrate - risoluzione n. 192 del 2009 - riprendendo quanto già precisato con la circolare n. 12/E/2009, ribadisce che per poter trattarsi di beneficienza è necessario che i destinatari delle erogazioni siano enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca.

Sotto il profilo oggettivo, inoltre, la menzionata circolare 12/E stabilisce che le erogazioni gratuite di denaro destinate a tali enti provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Inoltre, ai fini dell’applicazione delle suddette previsioni è necessaria da una parte la tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari e postali e, dall’latra, l’esistenza di un progetto specifico già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.

La sussistenza di tutti questi requisiti fa sì che ora si possa fare anche beneficienza indiretta attraverso la distribuzione del 5 per mille dell’Irpef destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, a condizione che gli stessi soggetti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.

Roberta Moscioni

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