Con sentenza n. 13712, del 14 aprile scorso, la Suprema Corte di Cassazione emana il principio di diritto a norma del quale non commette il reato di commercializzazione di prodotti con indicazioni di origine o provenienza falsa, ex articolo 4 della legge n.350/2003, l'imprenditore che delocalizza il processo produttivo attraverso la fabbricazione dei propri prodotti industriali all'estero e poi stampa la bandiera italiana sull'etichetta del prodotto. La Corte specifica che per origine del prodotto deve intendersi quella imprenditoriale, laddove l'imprenditore assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo.
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