Bilanci, ritardo da giustificare

Pubblicato il 08 ottobre 2008

Con sentenza n. 23983 del 24 settembre 2008, i giudici di legittimità intervengono per fare chiarezza sul termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio di esercizio delle società di capitali. L’intervento della Corte di Cassazione è risultato utile sia per definire la previgente disciplina sulla presentazione del modello dichiarativo, sia per individuare nell’ambito delle nuove disposizioni in materia, il termine corretto per il versamento tempestivo delle imposte sui redditi e dell’Irap. Il caso muove dal ricorso in Cassazione dell’Amministrazione finanziaria che voleva vedersi riconosciuta la validità di un accertamento induttivo motivato dall’omissione della dichiarazione da parte della società. In realtà, l’omissione della dichiarazione era dovuta al ritardo con cui è stato presentato il modello a causa di uno slittamento dell’approvazione del bilancio al sesto mese dalla chiusura dell’esercizio (tempo massimo consentito al posto del quarto mese) secondo lo statuto sociale. L’Agenzia riteneva corretto che le ragioni che hanno portato gli amministratori a non rispettare il maggior termine per l’approvazione del bilancio annuale dovevano essere previste per statuto oppure motivate nella relazione dell’assemblea. La Corte, invece, rigetta il caso. A supporto della motivazione dei giudici le modifiche apportate all’articolo 2364 del codice civile, a seguito della riforma del diritto societario del 2003 che ha previsto regole ancora più stringenti in materia. Con il Dlgs n. 6/03 (con efficacia dal 1° gennaio 2004), infatti, il ricorso al termine lungo dei 180 giorni per convocare l’assemblea che ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio delle Spa è legittimo se, oltre al citato richiamo della previsione dell’atto costitutivo richiesta dall’articolo 2364 C.c., vi sia anche la motivazione della redazione del bilancio consolidato, ma, soprattutto, se ne è data opportuna segnalazione da parte degli amministratori nella relazione sulla gestione (nei bilanci abbreviati l’informativa deve essere contenuta nella nota integrativa). Cioè, è necessario che gli amministratori – entro i termini in cui avrebbero dovuto predisporre il progetto di bilancio – si accertino delle condizioni necessarie per il rinvio e deliberino il differimento dei termini per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

Dal momento che il Dpr 322/98 prevede che i soggetti Ires possono presentare la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (senza tener conto della data di approvazione del bilancio), è necessario tener conto proprio dell’approvazione del bilancio per determinare il termine entro cui versare le imposte sui redditi e l’Irap. Infatti, un vizio che non rendesse valido il ricorso al termine dei 180 giorni potrebbe influire anche sul tempestivo versamento delle imposte.

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