Bilanci snelli per le Pmi

Pubblicato il 11 dicembre 2006

Con la direttiva numero 51/2003, le direttive contabili comunitarie sono state adeguate, pur parzialmente, ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), consentendo così alle imprese della Ue un parziale utilizzo degli Ias. In tal modo, alle imprese che, per scelta o per obbligo, utilizzeranno i principi contabili internazionali ed a quelle che, al contrario, non li utilizzeranno, verranno garantite condizioni di parità, poiché le seconde seguiranno le direttive sostanzialmente avvicinate agli Ias. L’Oic ha predisposto un’ipotesi di articolato, completo di relazione, per il recepimento delle direttive comunitarie nn. 65/2001 e 51/2003, delle quali la prima – che tratta degli strumenti finanziari - è stata solo parzialmente recepita con il Dlgs n. 394/2003, il quale ha inserito nel Codice civile l’articolo 2427-bis e integrato l’articolo 2428, limitando il recepimento alla sola informativa.

Nella proposta Oic sul recepimento delle direttive contabili, il divieto di iscrivere in bilancio utili non realizzati alla chiusura dell’esercizio, che permane, è comunque soggetto a specifiche eccezioni: si tratta dei casi in cui è prevista, per obbligo o per opzione, la valutazione al fair value (valore equo), che comporta l‘iscrizione di plusvalenze che, seppur iscritte nel conto economico o in una riserva del patrimonio netto, costituiscono utili non realizzati. L’iscrizione in bilancio di questi utili rappresenta un’eccezione alla regola generale e, di conseguenza, è espressamente prevista. 

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