Black list. Costi deducibili se dimostrata l'effettiva attività commerciale

Pubblicato il 30 dicembre 2010 La Cassazione – sentenza n. 26298 del 2010 – è chiamata alla pronuncia sui costi sostenuti da una software house con aziende domiciliate in paesi c.d. black list.

Dà torto all’Amministrazione finanziaria, decidendo per la deducibilità di quei costi purché sia dimostrato, da chi li ha sostenuti (l'onere di provare la deducibilità di un costo spetta all'impresa), che le aziende degli Stati appartenenti alla black list svolgono prevalentemente attività commerciale e che questa è effettiva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy