Black list. Costi deducibili se dimostrata l'effettiva attività commerciale

Pubblicato il 30 dicembre 2010 La Cassazione – sentenza n. 26298 del 2010 – è chiamata alla pronuncia sui costi sostenuti da una software house con aziende domiciliate in paesi c.d. black list.

Dà torto all’Amministrazione finanziaria, decidendo per la deducibilità di quei costi purché sia dimostrato, da chi li ha sostenuti (l'onere di provare la deducibilità di un costo spetta all'impresa), che le aziende degli Stati appartenenti alla black list svolgono prevalentemente attività commerciale e che questa è effettiva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy