Black list. Costi deducibili se dimostrata l'effettiva attività commerciale

Pubblicato il 30 dicembre 2010 La Cassazione – sentenza n. 26298 del 2010 – è chiamata alla pronuncia sui costi sostenuti da una software house con aziende domiciliate in paesi c.d. black list.

Dà torto all’Amministrazione finanziaria, decidendo per la deducibilità di quei costi purché sia dimostrato, da chi li ha sostenuti (l'onere di provare la deducibilità di un costo spetta all'impresa), che le aziende degli Stati appartenenti alla black list svolgono prevalentemente attività commerciale e che questa è effettiva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Radiotelevisione Aeranti-Corallo - Accordo di rinnovo del 20/1/2026

04/02/2026

Radiotelevisione Aeranti-Corallo. Rinnovo Ccnl

04/02/2026

CCNL Servizi assistenziali Confcommercio - Comunicazione inserimento

04/02/2026

Lavoratori domestici: aggiornati i contributi

04/02/2026

Pescatori autonomi: contributi e retribuzioni nel 2026

04/02/2026

Bonus ZES unica anche per Marche e Umbria: come ottenere l'agevolazione

04/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy