Bonus aggregazioni più esteso

Pubblicato il 08 aprile 2009 Il Dl 5/2009, approvato alla Camera e in attesa del via libera del Senato, ha riproposto per il 2009 il bonus aggregazioni, stabilendo che le società hanno nove mesi di tempo per fruire delle agevolazioni per le operazioni straordinarie. Nel frattempo, l’agevolazione già presente per il biennio 2007/2008 mostra alcuni aspetti innovativi che la rendono più facilmente utilizzabile, specialmente con riferimento al requisito dell’indipendenza. A tal riguardo, la novità più significativa sta nell’eliminazione del divieto assoluto di partecipazione tra i soggetti coinvolti nell’aggregazione. Il bonus consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori fino a 5 milioni derivanti dall’effettuazione di operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda. Il riallineamento gratuito riguarda solo i beni strumentali materiali e immateriali apportati con l’operazione, mentre rimane escluso l’avviamento, che può essere affrancato solo a pagamento. Rispetto al precedente bonus, si evincono affinità. Ad esempio, l’operatività dei partecipanti deve sussistere sia al momento dell’operazione che nei due anni precedenti. Per operatività si deve intendere non la semplice costituzione dell’impresa da almeno un biennio, ma l’effettivo svolgimento dell’attività commerciale. Riguardo le cause di decadenza, la beneficiaria non potrà fare altre operazioni straordinarie o cedere i beni rivalutati gratuitamente, salvo il caso di istanza disapplicativa accolta nei primi quattro periodi d’imposta. Per il computo degli esercizi si considera anche il periodo nel quale avviene l’aggregazione. Tra le differenze, come detto, emerge l’esclusione dell’avviamento tra le poste affrancabili gratuitamente, per cui per attribuire rilevanza fiscale a quest’ultimo occorre versare l’imposta sostitutiva del 12, 14 o 16% o si può scegliere per l’ammortamento in 18 anni, ovvero del 16% per ridurlo a nove. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori si avrà solo a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si è posta in essere l’operazione straordinaria e la società beneficiaria non dovrà presentare più alcun interpello preventivo al Fisco.
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