Bonus arredi. Pagare con carte di credito o bancomat si può

Pubblicato il 26 settembre 2013 Dalla circolare agenziale n. 29 del 18 settembre 2013 – dedicata agli sconti d’imposta diretti a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento - proviene anche una semplificazione.

Ci soffermeremo su questa novità.

DECRETO LEGGE N. 63/2013. PROROGHE E ULTERIORE BONUS

Il paragrafo 3.6 (Adempimenti) della circolare stabilisce, infatti, che l’ulteriore vantaggio (*) previsto dal Decreto-legge n. 63 del 2013 (“Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 5 giugno) – il quale ufficializza la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta decise per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto, il 6 giugno 2013, per i contribuenti che fruiscono della detrazione del 50%, i quali potranno godere anche della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione – può essere goduto non solo dai contribuenti che eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, ma - per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili – anche dai contribuenti che effettuano il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito.

ATTENZIONE: in sostanza, i contribuenti dispongono di un’alternativa al bonifico – bancario o postale – che, appunto, consiste nel pagamento con carta di credito o bancomat. Tuttavia, il bonifico è obbligatorio per il pagamento dei lavori di ristrutturazione; il pagamento con carta di credito o debito è, invece, consentito in considerazione del tipo di beni comperati.

Precisa il testo della circolare che in questo caso (pagamento con carta di credito o bancomat) la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è permesso, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Naturalmente, le spese così sostenute devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. I chiarimenti su ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico che l’Amministrazione finanziaria fa sul bonus del 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici, riguardano le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, purché collegate alla detrazione per ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Dl n. 83/2012, che ha innalzato il tetto dell’agevolazione al 50% (dal 36%).

L’IMPORTO AGEVOLABILE. I BENI AGEVOLABILI

L’importo agevolabile è di 10mila euro per singola unità immobiliare (**) e vi rientrano, a titolo d’esempio:

- letti,
- armadi,
- scrivanie,
- divani

e, in generale, gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) ma anche le spese di trasporto e montaggio. Quando il recupero riguarda parti comuni di edifici residenziali è consentita la detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto di beni destinati all’arredo di tali parti (quali guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

ATTENZIONE: la realizzazione di interventi edilizi è condizione necessaria per fruire del beneficio fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Possono perciò beneficiare del bonus arredi i contribuenti che hanno avviato lavori di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 11, comma 1, del Dl 83/2012, che ha alzato il beneficio dal 36 al 50 per cento. E’ altresì possibile acquistare i beni in argomento anche prima della ristrutturazione, a condizione, però, che la data di inizio lavori sia precedente a quella in cui sono state sostenute le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

 _____

Nota (*): l’articolo 16, comma 2, Dl 63/2013, riconosce “… una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Nota (**): se il contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, l’importo di 10mila euro deve essere riferito a ciascuna unità abitativa.

QUADRO DELLE NORME 

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2013
DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 22 GIUGNO 2012 (LEGGE N. 134 DEL 7 AGOSTO 2012)
DECRETO-LEGGE N. 63 DEL 4 GIUGNO 2013 (LEGGE N. 90 DEL 3 AGOSTO 2013)
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