Bonus donne

Pubblicato il 19 novembre 2020

L’articolo 5 del Disegno di Legge di Bilancio 2021 – Articolato alla data del 16 novembre 2020 – prevede specifiche disposizioni in materia di sgravio contributivo per le donne.

In particolare ed in via sperimentale prevede, per il biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Le assunzioni in questione, però, devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno).

L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.

Di cosa si tratta

Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, riconosce l’esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di lavoratrici donne.

Tali assunzioni devono comportate un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

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