Bonus famiglia, datori in prima linea

Pubblicato il 05 gennaio 2009 Con il 2009 arriva un nuovo adempimento per i datori di lavoro sostituti d’imposta che dovranno erogare per conto del Fisco il “bonus famiglia” introdotto dal decreto legge anti-crisi per le famiglie meno abbienti. Tutti i lavoratori che credono di aver diritto all’agevolazione, possono, entro il 31 gennaio 2009, presentare al proprio datore di lavoro la domanda utilizzando il modello approvato con decreto direttoriale del 5 dicembre scorso. Il bonus varia dalle 200 alle mille euro in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. I beneficiari sono soprattutto lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, anche con modalità a progetto, e pensionati. Dunque, i datori di lavoro – esclusi quelli domestici – saranno coinvolti sia per l’erogazione del bonus che per i successivi adempimenti. I parametri da tenere in considerazione nelle istanze, riguardanti i componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo, sono quelli che si riferiscono all’anno 2007. Il datore di lavoro è tenuto a protocollare le domande che riceve, in modo da porre attenzione alla data di presentazione dell’istanza poiché, in caso di più richieste, è tenuto ad evadere secondo l’ordine cronologico di presentazione. Se il bonus non viene erogato dai sostituti d’imposta, come nel caso dei datori di lavoro domestico, oppure per in capienza del monte ritenute e contributi, l’interessato dovrà presentare l’istanza alle Entrate con l’apposito modello entro il 31 marzo 2009 se la richiesta si riferisce ai dati del 2007; entro il 30 giugno 2009 se il beneficio ha come riferimento il 2008.
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