Con una modifica al D.L. 63/2013, vengono prorogate le condizioni, previste per il 2016, per fruire le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi che danno luogo al risparmio energetico.
Viene rivista la detrazione del “sisma bonus”, per gli interventi relativi a edifici situati in zone sismiche.
Beneficeranno della detrazione per le ristrutturazioni e il risparmio energetico anche strutture recettizie (alberghi ed agriturismi).
Aggiornato con |
Legge 232 dell’11 dicembre 2016 |
Soggetti Interessati |
Contribuenti che possono beneficiare delle agevolazioni per interventi di recupero del patrimoni edilizio e ristrutturazioni edilizie |
Proroghe e novità |
La Legge 232/2016 ha apportato delle modifiche al D.L. 63/2013 (del 4 giugno). Le modifiche riguardano
Osserva Trattandosi di una norma già a regime, la proroga riguarda le condizioni maggiorate previste per il 2016, ossia la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 50% (in luogo della misura del 36%) della spesa sostenuta di importo massimo pari a 96.000 euro (in luogo del limite di 48.000 euro). |
Confermate le regole ordinarie |
Se i lavori realizzati nell’anno costituiscono mera prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, nel computo della spesa massima ammessa di 96.000 euro è necessario tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. In caso di immobile residenziale utilizzato promiscuamente, la detrazione spetta nella misura del 50%. In caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, le quote di detrazione non ancora utilizzate si trasferiscono in capo all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di decesso del soggetto cui spetta la detrazione, la stessa è riconosciuta soltanto all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Resta altresì confermata la modalità di pagamento delle spese sostenute, che deve avvenire con il bonifico parlante.
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Altre detrazioni |
La proroga della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%), include anche la detrazione prevista dall’art. 1, co. 88, L. 208/2015 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Altri bonus fiscali riguardano:
Nota bene Oltre al bonus mobili per giovani coppie, non è più stata prorogata la detrazione Irpef del 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A/B, cedute dalle imprese costruttrici, detrazione che è fruibile solo per gli acquisti effettuati nel 2016. |
Interventi su parti condominiali |
Se gli interventi di riqualificazione energetica riguardano parti comuni degli edifici condominiali ovvero interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute fino al 2021. E’ previsto che per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, la detrazione (con ammontare massimo di spesa non superiore a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare) è riconosciuta nella maggior misura del:
La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata va asseverata da un professionista abilitato, che attesta la prestazione energetica dell’edificio (APE). Nota bene Ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti, il rilascio di un'attestazione non veritiera comporta la decadenza dal beneficio in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa. Per gli interventi di cui al citato co. 2-quater è possibile optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito:
Quest’ultima possibilità, a differenza delle prima, è fruibile da tutti i soggetti cui spetta la detrazione e non soltanto dai cd. soggetti incapienti. |
Bonus Sisma |
E’ stata rivista la detrazione spettante per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. Per le spese (sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021), le cui procedure di autorizzazione sono iniziate dopo l’1.1.2017 (in luogo della precedente data fissata al 4.8.2013) - relative ad edifici (costruzioni abitative, anche non costituenti abitazione principale, ed attività produttive) ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, è riconosciuta una detrazione:
Tra le spese detraibili rientrano dall’ 1.1.2017 anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica (nuovo co. 1-sexies, inserito nell’art. 16 citato). Qualora dalla realizzazione degli interventi in commento derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a classi di rischio inferiore, la detrazione viene maggiorata nelle seguenti misure:
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Riqualificazione alberghi e turismo |
Anche per il 2017 e 2018 si può fruire del credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici. Tra i soggetti fruitori del beneficio sono incluse, ora, anche le strutture che svolgono attività agrituristica.
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Bonus mobili |
Anche per le spese sostenute nel 2017 spetta la detrazione IRPEF in favore dei soggetti che procedono all’acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (iniziati dall’ 1.1.2016) per il quale si fruisce della relativa detrazione. Il bonus mobili spetta:
Non risulta prorogata la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale acquistata dalle giovani coppie, che quindi opera solo per le spese sostenute nell’anno 2016. |
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