La sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 10218 del 4 maggio precisato che nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, il datore di lavoro deve computare l’intero ammontare dei buoni pasto conferiti ai dipendenti. Infatti la retribuzione imponibile, come previsto dall’articolo 12 della legge n. 153/1969 e dal successivo articolo 6 del Dlgs n. 314/1997 che lo ha sostituito, comprende tutto ciò che il dipendente riceve o ha il diritto di ricevere dal datore nel rapporto professionale.
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