Business slot machine fra gettito, ludopatie e frodi informatiche

Pubblicato il 16 aprile 2016

10% del consumo in “business malato”

Nel corso dell’ultimo decennio l’esponenziale crescita del gioco d’azzardo on-line, originariamente non regolamentato dalle disposizioni normative, congiuntamente con l’esigenza dello Stato di far fronte alla spesa corrente, ha portato a contestabili scelte sull'opportunità dell’apertura al gioco d’azzardo inteso come: slot machine e videolottery ma anche bingo, gratta e vinci, scommesse, superenalotto, roulette e blackjack nelle sale virtuali sul web ecc.

Secondo i dati delle 28 fondazioni associate alla Consulta nazionale antiusura, solo nel 2013, il gioco d’azzardo ha drenato 84,7 miliardi di euro di consumi delle famiglie italiane, ovvero circa il 10% del consumo totale.

Ancor più drammatici i dati del Ministero della Salute il quale afferma che i giocatori d'azzardo problematici sono compresi fra l'1,5% e il 3,8% della popolazione, cui si aggiunge un altro 2,2% di giocatori d'azzardo patologici. In altri termini almeno 900 mila persone affette da ludopatie.

Slot machine e videolottery Normativa

Occorre dire che nel corso degli ultimi 20 anni si sono succeduti molteplici interventi legislativi che, lentamente, hanno influito sull’art. 110 TULPS (testo unico leggi di pubblica sicurezza) istituito con R. D. 18 giugno 1931, n. 773

Il testo normativo, originariamente, indicava che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici sono considerati gioco d'azzardo qualora “possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro” e solo in tal caso “sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie”. Era, comunque, consentito l’uso degli stessi nel caso in cui il premio consistesse nella “ripetizione di una partita e per non più di tre volte”.

L’art. 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425 recante modifiche all’art. 110 TULPS, cambiò il concetto di gioco d’azzardo, svincolandolo dal premio e ricollegandolo unicamente al concetto di lucro. Inoltre mutò anche i premi consentiti permettendo: a) la ripetizione delle partite fino a 10 volte; b) gettoni non rimborsabili per un massimo di 10 partite; c) buoni per le consumazioni od oggetto comunque non convertibili in denaro.

In seguito la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) stabilì che la durata minima di una partita non poteva essere inferiore ai 10 secondi e portò il limite di vincita consentita a 20 volte la ripetizione della partita. Fu inoltre stabilito che, su un ciclo di 7.000 partite, le vincite non dovevano essere inferiori al 90% delle somme giocate.

Ulteriormente intervenne il comma 525 dell’art. 1 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). In tale occasione, infatti, venne ridotto il tempo minimo di durata di ciascuna partita portandolo da 10 a soli 4 secondi e le vincite in denaro consentite fino a 100 euro.

Da ultimo con Legge del 28 dicembre 2015 (finanziaria 2016) sono state apportate nuove modifiche al settore, fra cui maggiori forme di controllo e parametri più rigidi per le concessioni. In tale maniera ci si attende una riduzione delle postazioni di gioco di slot e vlt di circa 1/3.

Inoltre, con il comma 918 della medesima Legge, è stato innalzato il prelievo erariale sulle somme giocate dal 13,5 al 17,5% ma la restituzione delle vincite è stata ridotta dal 75 al 70%. Infine un emendamento approvato alla finanziaria 2016, ha introdotto il comma 939 che ha vietato la pubblicità sui giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni tv e nelle radio generaliste dalle ore 7 alle ore 22, salvo nei media specializzati.

Slot machine truccate Frode informatica e non peculato

Già nel 2010 la Suprema Corte con sentenza n. 27135/2010 stabilì che Integra il reato di frode informatica, previsto dall'art. 640 ter c.p., l'introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all'esercizio del gioco d'azzardo (cosiddette slot machine), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatico”.

Nel 2013 la seconda sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 18909/13, chiamata a rispondere di una analoga situazione, chiarì che, in linea con altre pronunce (Corte di Cassazione sentenza n. 44720/2009; n. 3065/1999 e n. 9891/2011) il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema”.

Inoltre la Suprema Corte chiarì la differenza fra truffa e peculato specificando che Nella truffa: gli artifici ed i raggiri costituiscono uno degli elementi costitutivi del reato e, quindi, sono antecedenti all'appropriazione fraudolenta del bene altrui mentre l’appropriazione rappresenterebbe la mera conseguenza del fatto illecito.

Nel peculato, invece, i termini sono invertiti perché: a) il soggetto agente (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) ha già, per effetto della sua funzione, il possesso del bene del quale si appropria e che segna il momento consumativo del reato; b) l'eventuale condotta fraudolenta costituisce un posterius […] che serve per occultare il reato già consumato.

E pertanto la Corte ha esaurientemente chiarito che, la distinzione fra reato di peculato e frode informatica, deriva dal momento in cui il soggetto ha ottenuto il possesso del bene o del denaro ricorrendo il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio”. Per esempio il regolare gestore di slot machine che ometta o falsifichi gli incassi per eludere il versamento delle somme all'erario.

Ravvisandosi invece il reato di frode informatica quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno”. Come nel caso di trasformazione fraudolenta di un videogioco elettronico in apparecchio di gioco d’azzardo non autorizzato.

Quadro Normativo

R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);

Legge 6 ottobre 1995, n. 425;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003);

Legge 24 novembre 2003 n. 326;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Legge del 28 dicembre 2015 (finanziaria 2016);

Corte di Cassazione, sentenza n. 27135/2010;

Corte di Cassazione, sentenza n. 18909/13;

Corte di Cassazione sentenza n. 44720/2009;

Corte di Cassazione, sentenza n. 3065/1999;

Corte di Cassazione, sentenza n. 9891/2011

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy