Call center Accordo sul cambio di appalto

Pubblicato il 06 giugno 2016

La Legge n. 11 del 2016, all’art 1, comma 10, dispone che “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

In data 30 maggio 2016 Assotelecomunicazioni – Asstel e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, hanno stipulato un’intesa dando attuazione alla suddetta norma relativa al caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, riaffermando che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione è il CCNL di riferimento per il settore dei call center.

In forza dell’espresso richiamo ai CCNL contenuto nell’art. 1, comma 10 della Legge 11/2016, le parti, con l’accordo del 30 maggio 2016, si sono date atto dell’immediata applicabilità della procedura in questione e del conseguente e necessario aggiornamento dell’art. 53, commi da 10 a 12, del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione in relazione alle specifiche previsioni per il settore del Customer Care.

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