Caro Fisco, su questi atti il bollo no

Pubblicato il 06 novembre 2009

L'interpellante in risoluzione 271/E/2009 possiede azioni emesse da una società francese di cui fa parte l’azienda per cui lavora. Ha esigenza di presentare all'Ufficio locale delle Entrate un modello (nelle due lingue), predisposto dall'Amministrazione tributaria francese. E’ il 5000-IT, in tre esemplari, attestante la sua residenza in Italia, valido ad ottenere l'applicazione delle norme contenute nella convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. L’Ufficio vi ha richiesto il pagamento di marche da bollo.

E’ corretto?

Replica il Fisco che il modello non assolve a finalità extrafiscali, piuttosto consente, ai fini della tassazione, l’applicazione del regime convenzionale in luogo di quello ordinario. Alla luce di ciò, ritiene l’Agenzia delle Entrate, concordando così con la soluzione interpretativa già espressa dall’istante, che all’atto debba applicarsi l’esenzione di cui all’articolo 5 della Tabella, allegato B, al DPR n. 642/1972, e che, pertanto, in nessuno dei 3 esemplari debba essere apposto il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972. Questo ordina l’esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente".

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