Cartella Irap impugnabile per questioni di software

Pubblicato il 13 novembre 2008 Posto che la dichiarazione dei redditi è manifestazione di scienza più che di volontà, dev’essere garantito al cittadino contribuente il diritto della susseguente “ritrattazione” con il ricorso in prima istanza. E in quanto primo atto successivo al preteso “omesso versamento dell’Irap” - di conseguenza, primo atto utile per contestare la debenza del tributo cui il contribuente ritiene non essere soggetto - la cartella di pagamento che il Fisco ha emesso al termine del controllo formale è dal contribuente stesso impugnabile dinnanzi al giudice tributario anche per far valere l’insussistenza del presupposto impositivo. Il software ufficiale che le Entrate forniscono gratuitamente per compilazione ed invio telematico del modello Unico, provvede automaticamente alla compilazione del quadro relativo all’Irap per tutti i professionisti che dichiarano redditi, a prescindere dalla sussistenza del presupposto impositivo. Se non dichiarato anche il reddito ai fini Irap, il software non lascia completare la dichiarazione. E’ pertanto con la sola impugnazione della relativa cartella di pagamento che il contribuente, che ritiene di non dovere essere inciso dal tributo, potrà far valere le proprie ragioni. Così la Ctp Treviso, con sentenza n. 75 del 20 ottobre passato.
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