Cartelle mute illegittime se precedenti a giugno 2008

Pubblicato il 18 maggio 2009 Le cartelle di pagamento prive della sottoscrizione o dell’indicazione del responsabile del procedimento devono essere considerate illegittime e, come tali, devono essere “annullate”. Lo sostiene la Ctr Puglia, con la sentenza n. 63/9/2009, che rimette in discussione una questione che in molti consideravano definitivamente risolta dopo la sentenza n. 58/09 della Corte Costituzionale. La Consulta ha stabilito il principio secondo cui le cartelle di pagamento “mute”, relative ai ruoli consegnati prima del 1° giungo 2008, non sono affette da nullità in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso, anche se ciò non implica che quelle stesse cartelle debbano essere ritenute comunque “legittime”. La Ctr Puglia prosegue oltre riconoscendo che secondo i principi generali, le cartelle di pagamento, che sono sicuramente degli atti amministrativi, se privi di sottoscrizione o del responsabile del procedimento, non si sottraggono alla censura di annullabilità.
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