Centrale rischi a rischio privacy

Pubblicato il 02 aprile 2009

La Corte di cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 7958 depositata il 1° aprile 2009, ha accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da un uomo, cliente di una banca, il quale lamentava che l'istituto di credito lo avesse segnalato alla Centrale dei rischi senza aver preso in considerazione il fatto che la situazione debitoria a suo carico derivava da malversazioni che non potevano essergli imputate in quanto commesse dalla moglie. Secondo la Corte di legittimità, in particolare, anche se la segnalazione attraverso la centrale dei rischi costituisce un obbligo per le banche, la stessa deve essere sempre preceduta da una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo nei pagamenti. Nel testo della sentenza, viene anche precisato che la Banca d'Italia, responsabile della gestione del “servizio per la centralizzazione dei rischi bancari”, è, in ogni caso, soggetta al codice della privacy.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy