Centrali rischi, paletti privacy

Pubblicato il 24 dicembre 2008 Il Tribunale di Lecce, con la sentenza 1496/08, ha condannato, per violazione del Codice della privacy, una banca al risarcimento dei danni subiti da un uomo che, segnalato alla centrale rischi per non avere pagato le rate di un finanziamento, era riuscito a farsi cancellare solo dopo tre anni. Secondo l'organo giudicante, in particolare, costituisce violazione della privacy la prassi interna della centrale rischi di cancellare dall'archivio dei cattivi pagatori una persona segnalata per errore solo dopo l'acquisizione della denuncia penale. La cancellazione, infatti, deve avvenire non appena venga accertato l'errore di individuazione dell'interessato. Non solo. In caso di trattamento dei dati personali, qualificato dal Codice della privacy come attività pericolosa, risulta a carico del danneggiante la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Se la prova non è raggiunta – spiega l'organo giudicante - l'interessato va risarcito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Pulizie industria - Verbale di accordo del 13/6/2025

18/06/2025

CCNL Alimentari pmi Confapi - Accordo del 28/5/2025

18/06/2025

Alimentari pmi Confapi. Rinnovo

18/06/2025

Pulizie industria. Rinnovo

18/06/2025

Somministrazione di lavoro: cosa cambia dal 1° luglio

18/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti: il Tribunale di Trento sui limiti della nuova disciplina

18/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy