Cessioni e prestazioni operazioni autonome

Pubblicato il 22 luglio 2008

Con la risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008 le Entrate rispondono ad un quesito posto da un consorzio italiano che si è aggiudicato un appalto per la costruzione di un immobile a Kiev, la cui realizzazione è affidata alla sua stabile organizzazione in Ucraina. Il consorzio ha stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto la posa in opera del manto di copertura dell'immobile con una società terza, residente in Italia, che fornisce le materie prime alla società istante, la quale provvede a spedirli in Ucraina alla sua stabile organizzazione. L’Agenzia spiega che le operazioni dovranno essere trattate separatamente ai fini Iva dal momento che il subappalto per la realizzazione di lavori immobiliari all’estero prevede sia la preventiva cessione in Italia dei materiali occorrenti nei confronti del committente (appaltatore principale), sia la successiva lavorazione a destinazione.

Pertanto:

- la cessione di beni in Italia sarà soggetta ad Iva ex comma 2, dell’articolo 7, del Dpr 633/72;

- la lavorazione non sarà assoggettata all'imposta per mancanza del requisito della territorialità;

- l’invio dei beni acquistati in Italia dall’appaltatore principale alla propria stabile organizzazione è irrilevante in quanto non costituisce cessione all’esportazione .

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