CIGS e riduzione contributiva

Pubblicato il 15 febbraio 2017

Il c.d correttivo al Jobs Act ha previsto che, le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale e tali che, per le ricadute occupazionali, condizionino le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti oppure l’utilizzo del contratto di solidarietà, possono accedere ad alcune misure, per la durata e alle condizioni certificate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e secondo i criteri definiti dal Decreto Interministeriale n. 98189 del 29-12-2016.

Proroga CIGS

Con circolare del 13 febbraio 2017 il Ministero ha fornito le istruzioni in merito chiarendo che il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal decreto interministeriale citato è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS già in corso la cui domanda va presentata telematicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali utilizzando il modulo “ModuloIstanzaProlungamentoCIGS”.

L’istanza deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto n. 98189/2016 nella Gazzetta Ufficiale.

Riduzione contributiva

Il Decreto Interministeriale n.98189 del 29-12-2016 prevede anche la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario per massimo 24 mesi.

Tale riduzione spetta alle imprese che abbiano stipulato entro il 31 luglio 2015 un accordo governativo il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contrato di solidarietà – per il quale abbiano già usufruito in via ordinaria della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 – e che chiedano la reiterazione della misura in relazione ad un periodo di solidarietà che può essere già concluso o ancora in corso al momento della presentazione della domanda, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D. I. n. 98189/2016.

Come specificato dalla circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2017, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente tramite PEC la domanda di reiterazione della riduzione contributiva in bollo, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del più volte citato D.I. n. 98189/2016 all'indirizzo sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicazione del codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line.

Risorse

Si rammenta che gli interventi possono essere concessi entro il limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per il 2016, 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018.

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