Cndcec. Il programma di liquidazione

Pubblicato il 29 luglio 2011 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Commissione Liberato Passarelli «il Diritto fallimentare dopo la riforma» – ha pubblicato il documento «Il programma di liquidazione» (27 luglio 2011). Questo è atto tipico, a formazione progressiva, della procedura fallimentare, la cui iniziativa è rimessa al curatore in via esclusiva. Egli vi dovrà indicare gli atti di mala gestio di amministratori e sindaci e gli effetti dannosi che ne sono derivati in via diretta ed immediata, al fine di far valere la responsabilità civile che essi hanno per legge e statuto a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni, in conseguenza del quale sia scaturito un danno alla società e/o ai creditori della stessa.

Ogni sei mesi dalla presentazione della prima relazione, il curatore sarò tenuto a redigere il «rapporto riepilogativo delle attività svolte», riportando il rendiconto della gestione, per consentire un effettivo controllo e monitoraggio delle attività svolte. Per la corrispondenza, in termini descrittivi e quantitativi, tra i rapporti riepilogativi e il programma di liquidazione, consiglia il Cndcec, sarebbe buona prassi l'esposizione da parte del curatore della corrispondenza tra l'attività programmata e l'attività effettivamente svolta nell'arco temporale di riferimento ovvero la giustificazione di eventuali scostamenti anche in considerazione della pubblicità a cui sono sottoposti i rapporti riepilogativi e pertanto della conoscibilità degli stessi da parte dei creditori e dei terzi interessati.

Il rapporto riepilogativo semestrale deve giustificare gli scostamenti rispetto al piano presentato.

E’ ammissibile anche il programma di liquidazione «parziale», con riserva di integrazione, affinché risulti nel complesso il più analitico e completo possibile.
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