Codici tributo per reclamo e mediazione

Pubblicato il 20 aprile 2012 I codici tributo dal 9950 al 9969, con in più il 9400 per l’eventuale versamento delle spese di notifica, sono dettati dal Fisco, con risoluzione n. 37/E del 19 aprile 2012, ai soggetti passivi d’imposta per consentire loro di corrispondere, tramite modello F24, le somme dovute per i tributi che derivano da atti oggetto del reclamo o della mediazione di cui all’articolo 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto per recare la disciplina dei due istituti ora citati, prevedendone l’applicazione in relazione agli atti suscettibili di reclamo notificati dal 1° aprile 2012.

E’ rammentato nella risoluzione che il primo comma di quell’articolo 17, prevede che il contribuente che intenda proporre ricorso contro atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, debba anzitutto presentare reclamo (in questi casi, è esclusa la conciliazione giudiziale), mentre la “procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione”.

Un provvedimento direttoriale del marzo 2012 aveva esteso le modalità di versamento alle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, sostitutiva delle ipotecaria e catastale su contratti di locazione finanziaria di immobili, sulle successioni e donazioni e alle tasse sulle concessioni governative e ipotecaria.

Per ognuna un codice tributo, consultabile nella tabella in calce al documento di prassi commentato.

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