Collaboratori familiari in artigianato, agricoltura e commercio

Pubblicato il 16 marzo 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, ha fornito chiarimenti condivisi con il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL, in merito alle collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale.

Chiarisce l’INL che l'esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie per cui, a titolo esemplificativo in caso di familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa o di familiare che abbia già un impiego full-time, è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

Ricorda, inoltre, la circolare, che è stato fornito al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo - ove ricorrano i medesimi presupposti - ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell'artigianato (90 giorni nell'anno).

Tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell'ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell'anno) andrà riparametrato in funzione della durata effettiva dell'attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365x90 = 22 giorni).

Qualora gli ispettori prescindano dal suddetto criterio di valutazione, dovranno motivare puntualmente i verbali ispettivi in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

La circolare si conclude evidenziando che le suddette indicazioni sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'INPS, in quanto, per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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