Collaboratori familiari, precisazioni ministeriali sugli obblighi Inail

Pubblicato il 08 agosto 2013 Il Ministero del lavoro, con lettera circolare prot. n. 14184 del 5 agosto 2013, in merito all'impiego di collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, precisa al personale ispettivo che gli obblighi assicurativi nei confronti dell'Inail sussistono ogni qualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”.

D'intesa con l'Inail, si specifica che si considera “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese, a condizione che, nell'anno, le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.

I lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente”, non soggetti quindi all'assicurazione Inail, rientrano però nel computo della base numerica su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo, mentre i lavoratori non assicurabili all'Inail, non rientrano nel computo ai fini dell'individuazione della quota del 20%, necessaria per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

Appalti pubblici: superminimo irrilevante per equivalenza CCNL

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Agricoltura: sgravi INPS in regime “de minimis” per calamità

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy