Collaboratori, filtro alle ispezioni

Pubblicato il 18 dicembre 2008 L’Inps vuole fare chiarezza sulla differenza tra lavoratore subordinato e un collaboratore a progetto e per farlo ricorda che non è possibile ricavare la prova della subordinazione da semplici elementi presuntivi. La circolare n. 111/2008, di ieri, dell’Istituto di previdenza, infatti, sottolinea la necessità che anche i suoi ispettori seguano le direttive del ministero del Lavoro del 27 novembre scorso (nota prot. 16984) e la direttiva agli ispettori del 18 settembre. Pertanto, sottolinea l’Inps, tolti gli elementi presuntivi, il contratto di lavoro a progetto deve essere confermato quando è il collaboratore a organizzare autonomamente la sua prestazione sia in termini quantitativi che temporali. Il fatto che il committente possa fornire indicazioni di massima non è sintomo di subordinazione, a meno che le stesse indicazioni non siano fornite in modo talmente dettagliato da costituire un vero e proprio potere di controllo gerarchico tipico del rapporto subordinato. Altrettanto, non costituisce elemento di subordinazione il fatto che il lavoro venga svolto all’interno di una struttura del committente e ciò comporti un orario di apertura e chiusura, a condizione che il collaboratore non sia vincolato al rispetto di quell’orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. È evidente che gli ispettori non hanno un compito facile: distinguere le due tipologie di lavoro, autonomo e subordinato, è infatti piuttosto complicato. Anche a livello di aliquota contributiva, si deve sottolineare il fatto che oggi la differenza di aliquota a cui sono soggetti i contratti di collaborazione a progetto non è, poi, più così differente da quella del lavoro subordinato.
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