Commercialista già edotto, niente cumulo degli onorari

Pubblicato il 08 aprile 2017

Se il professionista, già incaricato da una società di realizzare uno studio che permetta ad essa di ottenere uno sgravio consistente nell'esenzione decennale dall'imposta sul reddito per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno d'Italia, patrocina poi in giudizio la società che si è vista respingere la relativa istanza, egli non può, attraverso due ricorsi, ottenere il cumulo degli onorari per la consulenza fiscale e il patrocinio:

“(...) la predisposizione del ricorso giurisdizionale non è stata preceduta da nuove attività di consulenza, ma è avvenuta sulla base del bagaglio di studi acquisito dal professionista in precedenza, nel periodo in ci era vincolato alla società (...)”.

E', in estrema sintesi, il principio di diritto affermato in Cassazione, con ordinanza n. 8924, pubblicata il 6 aprile 2017.

Per il professionista (nel caso trattato un commercialista), il cumulo fra il compenso per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio e quello per la consulenza tributaria è previsto unicamente quando quest'ultima si risolva nell'analisi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza. Nella specie, lo studio è avvenuto in una fase precedente; risulta, dunque, compensato dalle somme pattuite per i due contratti con cui il professionista è stato incaricato di approfondire le agevolazioni per le attività produttive al Sud.

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