Compensi di agenzia con prelievo alla fonte

Pubblicato il 12 giugno 2009 Con risoluzione n. 151 dell’11 giugno 2009, l’agenzia delle Entrate spiega che devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, oltre che gli interessi e i compensi “una tantum” proporzionali al prestito, anche gli eventuali compensi di agenzia se rappresentano la garanzia del contratto di finanziamento stipulato con il non residente. Proprio perché funge da garanzia alla corretta applicazione del contratto di finanziamento, si chiarisce nella risoluzione, il compenso d’agenzia annuale è un “componente accessorio assimilabile agli altri proventi derivanti dal contratto di mutuo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy