Compenso dovuto se non c’è l’esonero

Pubblicato il 07 aprile 2006

Dal 1° gennaio 2006, le imposte o le addizionali regionali e comunali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compreso il 730, non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili quando i loro importi (da riferire alla singola imposta o addizionale ed arrotondati all’unità di euro) non superano il limite di dodici euro. Per di più, il compenso per l’assistenza fiscale non è dovuto dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (chi non ha percepito reddito nel 2005 è esonerato dalla presentazione della dichiarazione nel 2006), a patto che non emerga dalla dichiarazione un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per la singola imposta o addizionale. Negli altri casi d’obbligo di presentazione della dichiarazione, il compenso va erogato anche con saldi di importo inferiore o uguale a dodici euro. Da quest’anno, in conclusione, Caf e professionista abilitato sono vincolati all’indicazione – barrando l’apposita casella nel prospetto di liquidazione del modello 730/2 - dell’intenzione o meno di impegnarsi ad informare il contribuente, su sua richiesta, di eventuali comunicazioni dell’Amministrazione che riguardino irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata.      

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