Compenso dovuto se non c’è l’esonero

Pubblicato il 07 aprile 2006

Dal 1° gennaio 2006, le imposte o le addizionali regionali e comunali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compreso il 730, non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili quando i loro importi (da riferire alla singola imposta o addizionale ed arrotondati all’unità di euro) non superano il limite di dodici euro. Per di più, il compenso per l’assistenza fiscale non è dovuto dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (chi non ha percepito reddito nel 2005 è esonerato dalla presentazione della dichiarazione nel 2006), a patto che non emerga dalla dichiarazione un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per la singola imposta o addizionale. Negli altri casi d’obbligo di presentazione della dichiarazione, il compenso va erogato anche con saldi di importo inferiore o uguale a dodici euro. Da quest’anno, in conclusione, Caf e professionista abilitato sono vincolati all’indicazione – barrando l’apposita casella nel prospetto di liquidazione del modello 730/2 - dell’intenzione o meno di impegnarsi ad informare il contribuente, su sua richiesta, di eventuali comunicazioni dell’Amministrazione che riguardino irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata.      

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy