Comportamento concludente senza limiti

Pubblicato il 13 marzo 2006

Con pronuncia n. 2938 del 2006, di Cassazione ha affermato che i contribuenti possono abbandonare il regime Iva per le attività dello spettacolo senza che debbano darne formale comunicazione. In buona sostanza, cioè, il soggetto interessato ha diritto a scegliere il regime ordinario di detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto in luogo di quello speciale (articolo 74, Dpr n. 633//2), dato che tale opzione può legittimamente effettuarsi attraverso “comportamenti concludenti”. La rilevanza dei facta concludentia, ai fini dell’opzione della revoca dei regimi contabili e di determinazione dell’imposta, è stata sancita nel nostro ordinamento dal decreto presidenziale n. 442/1997, che stabilisce la rilevanza, a questi fini, dei comportamenti concludenti o delle modalità di tenuta delle scritture contabili, che devono essere concretamente attuati “sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”. La ratio della disposizione si sostanzia nella volontà di semplificare gli adempimenti cui i contribuenti sono tenuti, evitando che da omissioni formali, prive di pericolosità fiscale, debbano derivare conseguenze sostanziali per i soggetti passivi.

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