Con la quota di edificio trasloca anche il 36%

Pubblicato il 25 marzo 2009 In caso di vendita di un intero immobile su cui sono stati realizzati lavori di ristrutturazione agevolati, è possibile riconoscere all’acquirente il passaggio del diritto alla detrazione del 36 per cento, acquisito dal primo proprietario. Il riferimento normativo è all’articolo 1, comma 7, della legge 449/97, nella parte in cui afferma che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Finora, però, l’Amministrazione finanziaria è sempre stata restia a riconoscere il “trasloco” del diritto alla detrazione, per evitare che con la cessione di piccolissime quote di comproprietà si potessero arbitrare sistemazioni “di comodo” del diritto alla detrazione. Un ammorbidimento dell’orientamento del Fisco è contenuto nella risoluzione n. 77/E del 24 marzo 2009. Nel documento di prassi si afferma che il diritto ad effettuare la detrazione del 36 per cento in caso di cessione dell’edificio o dell’unità immobiliare in cui sono stati effettuati lavori di recupero è possibile se: l’acquirente ha la piena proprietà dell’edificio o unità oggetto dei lavori di recupero; l’acquirente possiede una porzione dell’edificio in cui sono stati effettuati i lavori; l’acquirente acquista una quota di comproprietà dell’edificio oggetto dei lavori di recupero, a condizione che si acquisisca la proprietà esclusiva dell’edificio.
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