I giudici tributari di Agrigento, nella sentenza n. 358/1/05 del 16 gennaio 2006, ritengono che vada catalogato come errore scusabile quello commesso dal contribuente che sbagli nel determinare l'importo da corrispondere per la chiusura della lite fiscale. A prevalere è, invero, il comportamento concludente del soggetto passivo che, erogando spontaneamente la differenza delle somme dovute, senza, quindi, richieste dell'Ufficio del Fisco, manifesta la volontà di chiudere la lite. L'Ufficio deve perciò riconoscere la validità del condono Conseguentemente, vanno annullati gli atti che ha emesso disponendo un accertamento e iscrivendo a ruolo le somme derivanti dall'atto, senza per nulla considerare il condono presentato.
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