Concordato con meno ostacoli

Pubblicato il 12 febbraio 2009

La Cassazione, con sentenza depositata il 4 febbraio scorso, la n. 2706, ha fornito importanti chiarimenti circa l'istituto del concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto fallimentare. In primo luogo, la Corte di legittimità ha ritenuto ammissibile la relazione redatta dal professionista che era in precedenza incompatibile: i giudici, in proposito, distinguono la semplice incompatibilità, che può essere rimossa con effetti di sanatoria, dall'incapacità che, per contro, esclude alla radice la validità degli atti. La Cassazione precisa, in secondo luogo, che la divisione per classi dei creditori, nella formazione del piano per l'ammissione al concordato, deve avvenire per “omogenei interessi economici”. Infine, il Tribunale- si legge nella sentenza -  quando la procedura è esente da vizi, può decidere per l'approvazione del concordato anche senza il raggiungimento delle maggioranze di classe. Oridinatorio, poi, è il termine per l'omologazione del concordato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy