Concorrenza sleale, lotta difficile

Pubblicato il 22 maggio 2009
Sono stati assolti, con formula piena, dalla Cassazione penale - sentenza n. 21305 del 21 maggio 2009 - i soci di un'accomandita semplice i quali, nonostante un'ordinanza del giudice di merito avesse inibito loro di “continuare attività di sviamento della clientela nei confronti di una società concorrente” non avevano cessato il comportamento scorretto. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, occorre distinguere fra i casi nei quali l'imprenditore o l'ex agente hanno firmato un patto di non concorrenza, per cui non seguire l'ordine del giudice può integrare il reato di “mancata esecuzione dell'ordine del giudice” perché ciò che viene leso è un diritto di credito in senso stretto, e quelli per i quali, come nel caso di specie, non vi sia alcuna clausola di non concorrenza e quindi il non obbedire all'ordine del giudice non configura alcun reato perché la concorrenza sleale ha provocato dei danni che rientrano nella responsabilità extracontrattuale e quindi non si fondano su un diritto di credito già esistente. Così, se alla fine del giudizio l'impresa riesca a provare di essere stata danneggiata dalla concorrente la stessa potrà ottenere i danni ma non la condanna in sede penale dei vertici di quell'azienda.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy