Concorso di colpa nel risarcimento dell’imprudenza

Pubblicato il 01 giugno 2009 La Sezione lavoro della Cassazione ha chiarito, con sentenza 9698 del 23 aprile 2009, che deve essere riconosciuto il concorso di colpa al dipendente nel caso i giudici di merito rilevino l’imprudenza del lavoratore nell’evento dell’infortunio. Pertanto, il risarcimento del danno non andrà addebitato al solo datore di lavoro. Il principio risiede nell’articolo 20, comma 1, del Dlgs 81/08, che ha sostituito l’articolo 5, comma 1, dell’abrogato Dlgs 626/94, che dispone: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. La sentenza muove dal caso di un infortunio accaduto ad un’aiutante cuoca. La dipendente incaricata di pulire la cappa di un forno, non attende la capo cuoca, come prescritto, e per svolgere la mansione, pur indossando scarpe con i tacchi, con una sedia sale sul bancone metallico su cui aveva posto fogli di giornali e scivola procurandosi l’infortunio.
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