Congedo di paternità con autocertificazione

Pubblicato il 06 aprile 2007

Nel messaggio n. 8774 del 4 aprile 2007, l’Inps precisa che, in attuazione del Dpr 445/00 in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, è possibile presentare, ove non escluso, anche un’autocertificazione per il riconoscimento del diritto al congedo di paternità e del diritto fino a 10 mesi di congedo parentale nell’ipotesi di genitore “solo”.

Secondo l’articolo 28 del dlgs 151/01, il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Circa l’estensione fino a dieci mesi del periodo fruibile a titolo di congedo parentale, l’Inps, nella circolare n. 8/03, aveva precisato che l’ipotesi di “genitore solo”, prevista dall’articolo 32 lettera c) dello stesso Tu, ricorre qualora si verifichi la morte dell’altro genitore, l’abbandono del figlio da parte del padre o della madre oppure l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.

Pertanto, il padre che intenda avvalersi del congedo di paternità o il “genitore solo” che richieda gli ulteriori mesi di congedo parentale è tenuto a produrre la certificazione attestante la sussistenza di una delle predette situazioni che rendono possibile l’esercizio dei diritti. Tale onere può essere assolto tramite apposita certificazione rilasciata dall’amministrazione competente, oppure, ove non escluso, con l’autocertificazione. Nello specifico, il richiedente potrà presentare:

- una dichiarazione sostitutiva  sottoscritta, se si tratta di stati, qualità personali e fatti elencati nell’articolo 46 del Dpr 445/00;

- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se si tratta di stati, qualità e fatti non inclusi nell’elenco di cui al citato articolo 46, ma che siano a diretta conoscenza dell’interessato (articolo 47, Dpr 445/00). In quest’ultimo caso è necessario che la dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme a una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Agricoltura, contributi Inps: importi e scadenze 2025

03/07/2025

Ammortizzatori sociali e tutele contro il caldo estremo: firmato il Protocollo

03/07/2025

DDL zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

03/07/2025

Gesto violento sul lavoro e danneggiamento: sì al licenziamento

03/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy