Conguaglio per chi trova occupazione

Pubblicato il 13 giugno 2008 Purché non siano superati, nel periodo, i limiti di reddito decisi per il mantenimento dello status di disoccupato, ai soggetti che percepiscono il sussidio Pari, nei casi di sua sospensione per titolarità di rapporto di lavoro (dipendente a tempo determinato, di collaborazione o autonomo), allo scadere del periodo fissato per la fruizione spettante potranno essere assegnati i pagamenti per il tempo non fruito fino alla concorrenza del limite massimo pro capite di 4.500 euro. E’, in sintesi estrema, quanto riferito nel messaggio Inps n. 13525/2008.
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