Consolidati, redditi a regime “diviso”

Pubblicato il 10 aprile 2009 A seguito dell’acquisto di una consolidante da parte di un’altra consolidante, seguito dalla fusione per incorporazione della prima nella seconda, l’agenzia delle Entrate rilascia dei chiarimenti, con il documento di prassi n. 101/E. L’argomento era stato già trattato nella precedente risoluzione n. 44/E/2007, in cui si legge che la fusione per incorporazione di una consolidante in un’altra consolidante non interrompeva la tassazione di gruppo dell’incorporata. Ora, si aggiunge che: le società originariamente appartenenti al consolidato dell’incorporata possono partecipare al consolidato fiscale dell’incorporante del periodo d’imposta nel quale ha effetto la fusione e per la residua frazione del triennio del consolidato dell’incorporante. Dalla data di ricezione dell’interpello ed entro 30 giorni, l’incorporante deve comunicare all’Agenzia la conferma della tassazione di gruppo da parte delle società, presentando in via telematica la “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”. Sempre riguardo al caso esaminato, gli effetti dell’operazione straordinaria sono stati retrodatati al 1° giugno 2008. Secondo l’interpellante, l’incorporante deve compilare per conto dell’incorporata una distinta dichiarazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2008, in quanto il reddito di questo periodo dovrebbe confluire nel modello consolidato CNM 2009. Diversa è l’opinione delle Entrate, secondo cui questo periodo d’imposta non ha il requisito dell’identità “dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante”. Quindi il reddito di questo periodo non va fatto confluire nella dichiarazione consolidata dell’incorporante, ma va autonomamente liquidato dalla consolidante. Di conseguenza, l’eventuale perdita fiscale dell’incorporata per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2008, deve essere considerata perdita fiscale pregressa e, quindi, non deve essere inclusa nel reddito consolidato dell’incorporante, ma può essere usata da quest’ultima nei limiti dell’articolo 172, comma 7, del Tuir.
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