Con una sentenza dello scorso 25 febbraio, la n. 4513, la Corte di legittimità ha precisato che, in presenza di delimitazione del perimetro di contribuenza, il beneficio che legittima il contributo si presume esonerando, così, l'amministrazione dall'onere della prova circa l'effettivo vantaggio ricevuto dall'immobile; qualora, però, la cartella esattoriale per la riscossione dei contributi faccia riferimento al cosiddetto “piano di classifica” dell'autorità regionale, spetta al contribuente, che voglia disconoscere il debito, contestare la legittimità del provvedimento o il suo contenuto.
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