Consulente del Lavoro solo se iscritto all’albo

Pubblicato il 28 giugno 2017

La Cassazione Penale, con sentenza n. 30827 del 21 giugno 2017, ha confermato l’indefettibilità del requisito dell’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, escludendo la possibilità di qualsiasi altra soluzione alternativa.

Come evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti con il parere n. 5 del 23 giugno 2017, gli Ermellini hanno confermato che non sono ammissibili alternative per il legittimo esercizio della professione all’iscrizione all’Ordine del Lavoro (il principio è da ritenersi comunque immanente ad ogni ambito ordinistico) in quanto “integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale in mancanza del titolo di Consulente del Lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale” (Cass. pen. Sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 9725).

D’altra parte, non può essere ritenuta neanche circostanza attenuante rispetto alla qualificazione del reato di esercizio abusivo della professione, l’iscrizione all’albo dei revisori contabili, in quanto non “alternativa”.

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