“Consumo di gruppo” limitato

Pubblicato il 27 settembre 2008

Secondo la Cassazione (sentenza n. 36876), perché si possa parlare di “consumo di gruppo”, salvando chi materialmente compra la dose, deve essere accertato “che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine, cioè dall'acquisto, quell'autonomo potere d fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy