Contratti a termine e apprendistato, dubbi da sciogliere

Pubblicato il 07 settembre 2020

La proroga dei contratti a termine è sempre ammissibile senza alcun vincolo nei primi 12 mesi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 (T.U. dei contratti).

Successivamente però necessita la sussistenza di una delle causali di cui all’art. 19 del medesimo decreto e cioè:

mentre il rinnovo dei contratti a tempo determinato è lecito solo ed esclusivamente in presenza di una o più delle suddette esigenze.

Si rammenta che quanto sopra non è, invece, valido per i contratti per le attività stagionali che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Il Legislatore, con l’art. 93 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 77/2020, per far fronte all’emergenza Coronavirus e permettere, dopo il c.d. lockdown, il riavvio delle attività ha ammesso il rinnovo e le proroghe dei contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle causali ed ha previsto la proroga automatica dei contratti a termine per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sollevando non pochi dubbi di costituzionalità..

Tuttavia, il c.d. decreto di agosto (D.L. n. 104/2020 entrato in vigore il 15 agosto 2020) con l’art. 8, ha apportato importanti modifiche al citato art. 93, D.L. n. 34/2020, sostituendolo completamente.

La nuova norma adesso in vigore, non solo non prevede alcuna proroga automatica ma consente (parliamo quindi di “possibilità” non di “obbligo”), fino al 31 dicembre 2020 - ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi – il rinnovo o la proroga per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta di tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (non solo quindi quelli in essere alla data del 23 febbraio scorso), anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Quanto da ultimo stabilito dal Governo permetterebbe, quindi – sempre per chi scrive e salvo chiarimenti diversi che dovessero intervenire - di prorogare o rinnovare qualsiasi contratto a termine in essere, anche se stipulati dopo il 23 febbraio 2020, senza causali anche con una durata che va oltre il 31 dicembre 2020 purché proroga o rinnovo sia sottoscritta tra le parti entro fine anno.

Inoltre, poiché la norma ammette rinnovo o proroga acausali “per una sola volta” va da sé che eventuali ulteriori rinnovi o proroghe saranno leciti solo se rispetteranno le regole ordinarie.

A quanto sopra si aggiunga che, trattandosi di norma speciale, potrebbe essere possibile anche derogare al numero massimo di proroghe (quattro) previste in generale, per cui nel caso di specie sarebbe lecita anche una quinta proroga “acausale”.

Dalla lettura della norma, tuttavia, emergono anche altri punti che, a parere di chi scrive, necessitano di chiarimenti.

Nello specifico si rammenta che la durata massima legale prevista per i contratti a termine dal Legislatore è pari a 24 mesi ma che la norma stessa permette ai contratti collettivi di qualsiasi livello di stabilire una durata massima diversa e, di fatto, la contrattazione collettiva ha utilizzato ampiamente tale possibilità estendendo tale termine.

Stante quanto sopra, poiché il citato art. 8, D.L. n. 104/2020, permette proroga o rinnovi acausali per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta “ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi” ci si chiede se questo rimane possibile nel caso in cui, ad esempio, il CCNL preveda un limite massimo di 36 mesi.

Probabilmente si tratta solo dell’ennesima norma scritta con qualche leggerezza di troppo e la proroga ed il rinnovo acausale dovrebbero essere possibili ferma restando la durata massima complessiva legale (ventiquattro mesi) o contrattuale, ma senza un chiarimento ufficiale, qualsiasi interpretazione sarebbe contestabile dagli organi di vigilanza che, nello svolgere i loro compiti, applicano le norme alla lettera.

A tal fine si rammenta che, ai sensi dell’art. 21 del Testo Unico dei contratti, sia il rinnovo che la proroga dopo i primi 12 mesi senza l’apposizione delle causali comportano la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Apprendistato

Con il comma 1-bis di cui all’art. 93 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 77/2020, il Governo aveva previsto, inoltre, anche la proroga automatica dei contratti di apprendistato di 1° e 3° livello sempre per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa prestata, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale previsione è stata cancella dal D.L. di agosto (art. 8, comma 1, lett. b) D.L. n. 104/2020) ma, a tal proposito appare utile rammentare che il Legislatore ha già previsto la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni, giusto art. 42, D.Lgs. n. 81/2015.

Resta sempre, inoltre, in vigore l’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 148/2015 (T.U. degli ammortizzatori sociali) il quale prevede che, per l’apprendistato professionalizzante, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Proroga automatica e dubbi interpretativi

Posto quanto sopra si conclude evidenziando che quanto previsto dal c.d. Decreto di agosto è entrato in vigore il 15 agosto corrente per cui ci si chiede quali possano essere gli effetti dell’abrogazione della proroga automatica prevista dalla Legge n. 77/2020 per i contratti che sono già stati prorogati automaticamente nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 77/2020 che ha introdotto tale previsione) ed il 14 agosto 2020.

Chiaramente anche in merito urgono chiarimenti interpretativi.

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