Contratti di solidarietà possibili ogni cinque anni

Pubblicato il 06 aprile 2006

Con la nota del 30 marzo 2006, protocollo 14/3779, il ministero del Lavoro ha ampliato i limiti temporali dei contratti di solidarietà, stabilendo che possa applicarsi, per analogia, il criterio stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge 223/91, che riguarda la durata complessiva del trattamento straordinario di cassa integrazione. In conseguenza di ciò, i limiti dei periodi di durata (36 mesi) tornano a decorrere, per il quinquennio in corso, dal 12 agosto 2005: da questa data parte il nuovo quinquennio nel quale le aziende, che hanno beneficiato dell’istituto previdenziale antecedentemente al 12 agosto 2005, anche per l’intera durata, potranno di nuovo fruirne.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy