Contributi arbitri del bonus

Pubblicato il 11 luglio 2008 L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 48/E del 10 luglio 2008, fornisce chiarimenti in merito al bonus occupazione previsto dalla Finanziaria 2008. Nonostante gli sforzi interpretativi fatti dall’Amministrazione finanziaria alcuni punti restano, però, ancora non chiari. In particolare, nel documento di prassi non è spiegato cosa debba intendersi per “lavoratore che non ha mai lavorato prima” e poco si è detto anche in relazione a chi “sia in procinto di perdere l’impiego precedente”, lasciando così nell’incertezza i lavoratori di imprese in liquidazione volontaria o quelli che hanno ricevuto contestazioni o preavvisi di licenziamento. Ma, il dubbio maggiore è quello che riguarda coloro che sono stati licenziati (che hanno già perso il posto di lavoro), per cui ci si domanda se possono essere fatti rientrare nel novero dei soggetti beneficiari del bonus. La circolare n. 48/E, infatti, specifica come e in che modo i datori di lavoro possono beneficiare del credito d’imposta per le assunzioni al Sud. Possono accedere al credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – se in regola con il Durc – non solo coloro che esercitano attività d’impresa, ma anche altre categorie di contribuenti, come, per esempio, le persone fisiche che assumono dipendenti, i condomini, i professionisti, le società di persone, di capitali e cooperative, comprese quelle non residenti. A disposizione ci sono 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il credito d’imposta che spetta per ciascun lavoratore, assunto nel triennio indicato, è di 333 euro al mese, che sale a 416 euro nel caso di lavoratrici “svantaggiate”. Le domande per partecipare alla graduatoria e ottenere il credito d’imposta possono essere inviate a partire dalle ore 10 del 15 luglio. Prima dell’invio si deve presentare una dichiarazione in cui si attesta di non aver usufruito di aiuti di Stato non dovuti. La circolare chiarisce che il bonus non è cumulabile con altri aiuti di Stato, mentre è compatibile con il cuneo fiscale. Il bonus non si applica ai settori della costruzione navale e dell’industria carboniera, mentre per quanto riguarda il settore dei trasporti può essere richiesto solo per l’assunzione a tempo indeterminato di persone con handicap e di lavoratrici “svantaggiate”. Nel documento trova ampio spazio il concetto di incremento occupazionale: esso viene spiegato con esempi e formule al fine di indicare come vengano calcolate le medie indicate dalla legge, come si determinano gli incrementi occupazionali netti e come si verificano le cause di decadenza. Il riferimento normativo è all’articolo 3 del decreto occupazionale che prevede che “l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media 2007, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, impiegati nello stabilimento, nell’ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro”.
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