Contributi blindati

Pubblicato il 23 aprile 2009 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il parere 2967 del 2009, chiarisce che i commercialisti e gli esperti contabili sospesi sono comunque tenuti al pagamento dei contributi annuali, compresi quelli che riguardano il periodo di efficacia della sanzione della sospensione. La misura disciplinare non fa venir meno gli obblighi cui è tenuto l’iscritto verso l’Ordine di appartenenza, in considerazione del fatto che la sospensione ha il solo scopo di inibire temporaneamente al destinatario, che rimane iscritto all’Albo, l’esercizio della professione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Distacco di personale e Iva: chiarimenti per il 2025

19/05/2025

Anche le successioni tra le variazioni patrimoniali da comunicare

19/05/2025

Limite età responsabili sanitari del privato: ok alla deroga delle Regioni

19/05/2025

Contributi minimi Inpgi: importi e modalità di pagamento

19/05/2025

Bonus giovani under 30 e 35: mappa degli sconti contributivi

19/05/2025

Novità fiscali 2025: guida Entrate su IRPEF, detrazioni familiari e welfare aziendale

19/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy