Contributi di mobilità legati alle indennità

Pubblicato il 09 luglio 2007

Con la sentenza n. 14305 dello scorso 20 giugno, di Cassazione ha deciso che il contributo di ingresso alla mobilità deve essere corrisposto solo per i lavoratori che  possono ricevere dall’Inps l’indennità in seguito al licenziamento in base all’esito di una procedura di mobilità. Il contributo pone parzialmente a carico del datore di lavoro, l’onere economico derivante dall’erogazione dell’indennità di mobilità da parte dell’Inps poiché il datore ricava un vantaggio oggettivo dall’operazione. La somma da versare dipende dal trattamento individuale che il lavoratore riceverà dall’Istituto mentre la durata dell’indennità di mobilità varia con l’età del lavoratore e con l’area geografica di riferimento.

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