E’ stata confermata dal decreto interministeriale del 5 marzo Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, la riduzione contributiva dell’11,5% per le imprese edili, relativa all’anno 2006. Sono interessati tutti i datori di lavoro edile sul territorio nazionale e potranno beneficiarne solo gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e i soci delle cooperative di produzione e lavoro in campo edile. La manovra Visco-Bersani ha introdotto norme selettive per usufruire dell’agevolazione, in particolare i datori di lavoro:
- dovranno essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva relativa ad Inail, Inps e cassa edile;
- non dovranno avere condanne passate in giudicato, per violazioni della sicurezza e salute sul lavoro, nei cinque anni precedenti alla data di applicazione della riduzione.
Al fine di comprovare l’esistenza di tali requisiti l’Inail richiede di allegare all’istanza di sconto, una autodichiarazione del datore di lavoro, per coloro che hanno applicato lo sconto in sede di autoliquidazione 2006-2007; per chi ha utilizzato o utilizzerà lo sconto per effettuare compensazioni sull’F24; per quanti hanno recuperato o dovranno recuperare lo sconto sul pagamento rateale dei premi Inail.
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