Contributi solo con benefici

Pubblicato il 22 settembre 2008 Pronuncia di Ctr Toscana numero 25/18/08. Conclusioni del collegio giudicante: solo se il bene immobile ha beneficiato di un vantaggio fiscale “diretto ed effettivo” dall’attività svolta dal consorzio nel territorio d’ubicazione del bene stesso, sono dovuti i contributi. Spetta all’ente impositore (il consorzio) provare concretamente che nell’anno per il quale pretende il contributo ha svolto attività che hanno prodotto vantaggi, per l’appunto diretti ed effettivi, agli immobili per i quali chiede il contributo.
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