Contributo mobilità Conguaglio

Pubblicato il 20 dicembre 2016

A seguito di quesiti ricevuti, Confindustria, con circolare n. 19992 del 6 dicembre 2016, ha comunicato di aver chiesto all’INPS di pronunciarsi in merito all’obbligo di anticipare parte del contributo d’ingresso alla mobilità per i lavoratori interessati da procedure avviate nel 2016 che verranno licenziati nel 2017.

Infatti, dall’1 gennaio 2017 verrà soppressa l’indennità di mobilità e resterà il trattamento di NASpI soggetto al contributo c.d. di licenziamento.

Per questo è stato chiesto all’Istituto se per i lavoratori in questione sarà possibile recuperare, attraverso conguaglio, il contributo di mobilità anticipato nel 2016 in sede di versamento del contributo di licenziamento relativo alla NASpI, così da evitare una duplicazione.

L’INPS ha risposto precisando che il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso comporterà per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a titolo di contributo d’ingresso per la mobilità.

Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto nella prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.

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