Controlli, l’indice non basta

Pubblicato il 12 aprile 2006

In “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 2006 sono accolti i decreti del ministero dell’Economia numeri 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006, il cui contenuto sono gli obblighi d’identificazione e segnalazione di presunti atti di antiriciclaggio destinati a professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari. La pubblicazione è accompagnata dai rispettivi regolamenti attuativi dell’Ufficio italiano cambi (in sigla “Uic”), datati 24 febbraio 2006, uno dei quali illustra a dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, consulenti del lavoro, revisori contabili, società di revisione e periti commerciali i principi che dovranno orientare la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, basati su criteri generali come l’esistenza di incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività. In applicazione delle generiche indicazioni fornite dai provvedimenti, l’Uic ha inteso esporre in dettaglio, nell’allegato C della propria istruzione operativa, alcuni “indicatori di anomalia” ai quali rapportarsi nella rilevazione delle operazioni sospette, sotto i cui riflettori cadono anche i rapporti bancari.               

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