Corrispettivi telematici con avvio graduale

Pubblicato il 15 novembre 2006

Una delle novità più importanti introdotte dall’articolo 20 della Finanziaria 2007, anche se sul testo definitivo ancora non c’è stato il voto di fiducia, è lo slittamento dell’applicazione della regola sulla trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate del registro dei corrispettivi giornalieri. Dalla data indicata del 1° gennaio 2007 si passa, infatti, ad una ancora da precisare che sarà fissata dal direttore delle Entrate entro giugno 2008, per categorie omogenee di contribuenti. Altre novità riguardano poi la categoria dei professionisti. Nel caso di trasmissione dei corrispettivi non è più previsto il credito d’imposta di 100 euro per l’acquisto dei misuratori, ma sarà consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del Tuir. A dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro sarà corrisposto il compenso che spetta ai Caf per la compilazione delle dichiarazioni fiscali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati (pari a 13,69 euro per ciascuna dichiarazione presentata).

Tra le altre innovazioni previste nella Finanziaria per il prossimo anno, si segnala il ritorno del 5 per mille, anche se con qualche vincolo in più, rispetto all’edizione 2006, sui potenziali beneficiari e sulla rendicontazione delle somme ricevute. La norma che consente ai contribuenti di destinare una parte dell’Irpef agli enti no profit, alla ricerca o alle attività sociali del proprio comune di residenza, non era stata prevista nel testo del disegno di legge Finanziaria, ma è tornata grazie ad un emendamento della commissione Bilancio depositato ieri.

Infine, sempre grazie ad un emendamento successivo che ancora deve essere votato, si prevede che per gli esercenti un’arte o una professione gli immobili siano ammortizzabili in quote annuali in base agli ordinari coefficienti di ammortamento. Per i contratti di leasing finanziaria è ammessa la deducibilità integrale qualora la durata del contratto non risulti inferiore alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di otto e un massimo di quindici anni. Questi nuovi criteri di deduzione valgono, però, solo per gli immobili acquistati o per i quali risultano stipulati contratti di locazione finanziaria nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

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